Registrazione Eudamed dei dispositivi medici
La registrazione di un dispositivo medico su Eudamed è un obbligo da Maggio 2026 per il completamento del processo di marcatura CE e per la sua immissione sul mercato.
CEC.group fa le registrazione dei dispositivi medici presso il portale Europeo Eudamed oltre che i fascicoli tecnici di marcatura CE dei dispositivi medici.
Puoi contattarci scrivendo una mail o telefonando, utilizza i seguenti contatti per parlare direttamente con un nostro esperto:
Mail: squizzato@marchioce.net
Tel: +39 347 3233851
Il Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici ed il Regolamento (UE) 2017/746 che disciplina i dispositivi medico-diagnostici in vitro hanno indicato che sarebbe stato creato un registro europeo nel quale dovevano essere inseriti tutti i dispositivi medici immessi sul mercato comunitario.
Dalla loro pubblicazione, sono trascorsi nove anni, durante i quali i regolamenti sui dispositivi medici sono stati ampiamente applicati dai fabbricanti europei con l’esclusione della parte relativa alla registrazione all’Eudamed.
Nel 2026, precisamente a Maggio, scade il temine ultimo per mettersi in regola con questa registrazione, per chi immette sul mercato comunitario qualsiasi tipo di dispositivo medico, senza distinzione di classe.
Attenzione
La registrazione Eudamed riguarda ogni singolo dispositivo medico e non un modello o un lotto, pertanto mediante questo registro ogni cittadino all’interno dell’Unione Europea può verificare tutte le caratteristiche del prodotto acquistato o utilizzato.
In che cosa consistono i codici Eudamed?
I codici Eudamed sono stati definiti per tutte le tipologie di dispositivi medici e questi saranno abbinati ai codici che i singoli Paesi membri hanno deciso di applicare all’interno dei loro territori.
I codici saranno quindi composti da due parti una comune in tutta l’Unione ed una che è riferita ad ogni Paese membro, con lo scopo di migliorare la tracciabilità e la gestione dei dispositivi medici immessi sul mercato europeo. Non trovare un dispositivo medico inserito nel registro significa che questo non è stato gestito in maniera corretta e quindi non ne è consentita la commercializzazione.
Da classificazione CND a classificazione CID
Un’ulteriore importante novità consiste nel fatto che dal 1° gennaio 2026 la “Classificazione Italiana del Dispositivo medico” CID sostituisce la “Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici” CND e si configura come uno dei mezzi grazie a cui governare il settore dei dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro.
La registrazione EUDAMED
Oggi non solo è possibile, ma da Maggio 2026 è assolutamente obbligatorio pertanto tutti i fabbricanti di dispositivi medici sono tenuti ad allinearsi eseguendo la registrazione sul portale europeo.
NOTA BENE
La legge considera “fabbricante” il soggetto che immette il dispositivo medico o medico-diagnostico in vitro sul mercato con il proprio nome e/o brand.
Ciò significa che anche l’importatore può assumere tale ruolo se il produttore extra UE non ha una sede in Europa o non ha nominato un mandatario.
Quali sono gli obblighi del fabbricante di dispositivi medici?
Il fabbricante di dispositivi medici, senza alcuna eccezione, è tenuto a:
- eseguire il processo di marcatura CE del prodotto, costituendo la documentazione tecnica (fascicolo tecnico) completa in tutte le sue parti;
- eseguire la registrazione del dispositivo medico nel portale Eudamed rispettando la CID.
Il mio dispositivo medico è già registrato presso il Ministero della Salute, come devo fare?
Il Ministero della Salute, dovrebbe aver previsto un sistema di auto-esportaione delle registrazioni presso Eudamed, se queste sono state effettuate utilizzando anche la codifica GMND. Quindi sicuramente per un operatore economico, questa sarà la prima verifica da fare.
Il procedimento però per eseguire l’importazione non è ancora speficicato, speriamo di poter aggiornare nel tempo questo paragrafo, con maggiori dettagli.
In tutti gli altri casi il fabbricante di un dispositivo medico dovrà eseguire una nuova registrazione presso Eudamed dei propri dispositivi medici.
In che cosa mi può aiutare la CEC.group?
CEC.group mette a disposizione di tutti i clienti che ha seguito per la marcatura CE dei dispositivi medici e dei dispositivi di diagnosi in vitro, l’assistenza necessaria per rispettare questa nuova scadenza legale.
Il servizio può comprendere il semplice affiancamento o la delega alla registrazione, togliendo al fabbricante qualsiasi onere.
Questo servizio è a disposizione anche di tutti coloro che non sono stati seguiti da CEC.group per la marcatura CE, purché sussistano le condizioni documentali minime per eseguire la registrazione.
Ti servono maggiori informazioni sulla registrazione EUDAMED e sulla marcatura CE dei dispositivi medici?
Se devi immettere sul mercato un prodotto, CEC.group Ti affianca e Ti mette a disposizione le proprie professionalità.
Chiedere informazioni e ricevere risposte e/o preventivi è gratuito.
Se vuoi sapere di più su come applicare i regolamenti e le direttive sulla sicurezza dei prodotti ed in particolar modo il Regolamento (UE) 2017/745 MDR ed il Regolamento (UE) 2017/746, scrivici una mail o telefonaci, utilizzando i nostri contatti:
Mail: squizzato@marchioce.net
Tel: +39 347 3233851
Link utili
Seguono alcuni link utili sulla procedura di marcatura CE dei dispositivi medici e sulla registrazione Eudamed:
Regolamento (UE) 2017/745
Link per consultare il regolamento sui dispositivi medici (MDR)
Regolamento (UE) 2017/746
Link per consultare il regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro
La classificazione CID
Dispositivi medici: da classificazione CND a classificazione CID
La certificazione dei dispositivi medici
Breve approfondimento sui certificati emessi per i dispositivi medici
Approfondimento: marcatura CE dei dispositivi medici e norma ISO 13485
Tutte le leggi sulla marcatura CE ed anche quella sulla sicurezza dei prodotti prevedono la necessità di un sistema di controllo di gestione, in cosa consiste? Come si fa?
Ascolta i podcast
Marcatura CE dispositivi medici - Domande e risposte
Dichiarazione di conformità - Domande e risposte
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