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CEC.GROUP e Marcatura CE

La nostra società affianca le aziende per la marcatura CE dei prodotti e fornisce la consulenza per capire cosa è necessario fare.

Marcatura CE o Certificato CE?

Marcatura CE o Certificato CE? Qual è il più importante? Agli occhi della legge, quale si deve avere? Dove si possono trovare le conferme? Sono due cose diverse e perchè lo sono?

Lo scambio di identità tra una cosa spesso volontaria ma non in tutti i casi (certificazione CE) ed una cosa obbligatoria sempre e comunque (marcatura CE o altre procedure di conformità) è un errore molto frequente.

Le procedure di valutazione della conformità di un prodotto si suddividono in due strade:
  • quella che può essere eseguita e completata dal fabbricante o dal soggetto che immette sul mercato della Comunità Europea (importatori, mandatari) il prodotto;
  • o quella la cui valutazione di conformità deve OBBLIGATORIAMENTE essere completata da un Ente riconosciuto ed abilitato a livello Europeo (Organismi Notificati)

Qual’è il ruolo dell’Organismo Notificato?

Per entrambi casi la marcatura CE o la conformità alla Direttiva 2001/95/CE rimane sempre obbligatoria da parte del fabbricante! Quello che li differisce è la certificazione CE.

Quando pertanto richiesto, il ruolo dell’Organismo Notificato è di:

  • eseguire dei test di controllo specifici richiesti dalla direttiva o dalla norma armonizzata e rilasciare un Certificato (riconosciuto a livello comunitario)
  • e/o di verificare e certificare il sistema produttivo.

Questo certificato entrerà a far parte del “Fascicolo Tecnico” che costituisce la marcatura CE o la conformità alla Direttiva 2001/95/CE.

NOTA: il certificato rilasciato da Organismo Notificato è obbligatorio in alcuni casi ma non costituisce MAI la Marcatura CE. Quest’ultima è sempre obbligatoria ed il certificato ne è una parte integrante.

La certificazione comprende più fasce di prodotto. Può riguardare prodotti:

  • già sul mercato
  • che devono essere immessi sul mercato
  • in fase di progettazione.

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Quali servizi offre CEC.GROUP?

La nostra società aiuta a chiarire qualsiasi dubbio sull’argomento guidando i clienti passo passo nella corretta realizzazione dei documenti atti a dimostrare la sicurezza dei prodotti.

    Il nostro ruolo di società di consulenza nel campo della certificazione è quello di guidare produttori, importatori e mandatari nell’iter di marcatura CE, conformità alla 2001/95/CE ed alla certificazione dei loro prodotti. Siamo costantemente in contatto con gli Organismi Notificati Europei.

    Vogliamo fornire ai produttori/importatori un servizio basato sulla nostra esperienza (oltre 40 anni di consulenza tecnica) e soprattutto indicare gli elementi per valutare il nostro lavoro. A nostro avviso l’esperto non è colui che pontifica e rivela la sua verità, ma chi fa conoscere e capire agli altri qualcosa che a loro è utile e lo sarà anche in futuro.

    Le informazioni di carattere generale le forniamo gratuitamente. Le informazioni operative e che contribuiscono al reddito aziendale, le forniamo a pagamento solo dopo che il cliente ha accettato il nostro preventivo. Normalmente per le Autorità lavoriamo Pro Bono.

    Puoi contattarci scrivendo una mail o telefonando. Il nostro esperto è sempre online.

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    38 Commenti

    1. Anna Piazzalunga

      Buongiorno,

      un fornitore di tubi corruganti drenanti in polietilene ad alta densità addittivato con antiossidanti (edilizia) mi dice che non può consegnarmi la certificazione CE perché non esistono norme armonizzate in merito a questo prodotto e quindi non è tenuto a marchiarlo.
      E’ corretto? Non dovrebbe garantire comunque uno standard qualitativo in qualche modo certificato? Si tratta di materiali comunemente e da sempre utilizzati in edilizia.

      Grazie,

      Anna

      Rispondi
      • Ing. Squizzato

        Salve,
        non entrerò nel merito del caso specifico in quanto mi servirebbero altre informazioni. Quello che posso dirle però è quanto segue:
        – un prodotto da costruzioni ha l’obbligo di marcatura CE e rilascio della Dichiarazione di Prestazione se e solo se esiste una norma armonizzata a detto regolamento che disciplina quello specifico prodotto
        – un prodotto da costruzioni privo di norma armonizzata non si può marcare CE ma avrà sempre almeno una legge di riferimento che in questo caso potrebbe essere il Regolamento (UE9 2023/988 su cui il fabbricante deve dichiararne la conformità.

        Ergo, chieda sempre dei prodotti che acquista la dichiarazione di conformità.
        Cordiali saluti,
        ing. Squizzato

        Rispondi
    2. Francesca

      Buongiorno Ing. Squizzato
      Dispositivi medici Classe I, provvisti di marchiatura CE. All’importazione la dogana richiede etichetta che oltre a riportare i dati del prodotto, del produttore, del rappresentante europeo, marchiatura CE, etc.. a loro dire dovrebbe riportare anche lotto e data di produzione. Parliamo di carrozzine elettroniche per disabili.
      Mi risulta che per la Classe I questo tipo di informazioni non siano necessariamente da apporre sull’etichetta CE.
      Grazie anticipatamente per la sua cortese risposta

      Rispondi
      • Ing. Squizzato

        Salve,
        per risponderle correttamente dovrei analizzare i dettagli dell’etichetta in questione. In ogni caso le informazioni che lei indica, compresi data di fabbricazione e lotto numero sono dati previsti obbligatoriamente dal Regolamento (UE) 2017/745. Le informazioni sono facilmente verificabili nell’allegato I di detto regolamento.
        Cordiali saluti,
        ing. Squizzato

        Rispondi
    3. Giuseppe C.

      Buongiorno Ingegnere Squizzato,

      per i componenti di strutture metalliche di sostegno per impianti fotovoltaici costruite su progetto, il progettista del cliente richiede “la marcatura CE (materiale) delle strutture”.

      L’azienda fornitrice è dotata di Certificazione CE e produrrà il DoP.

      Non credo sia obbligata a “marcare” materialmente tutti i componenti (molteplici) della struttura.

      Grazie per la cortese attenzione al quesito.

      Distinti saluti
      Giuseppe

      Rispondi
      • Ing. Squizzato

        Salve,
        non è necessario che ogni singola componente della struttura riporti una etichetta con i rispettivi dati, è sufficiente un’etichetta del “kit” venduto nel suo insieme.
        Rimango a disposizione e cordialmente saluto,
        ing. Squizzato

        Rispondi
    4. raffaele altomonte

      Buongiorno.
      Gentilmente desidererei sapere se la marcatura CE deve essere apposta sul telaio degli infissi oppure sul vetro oppure su entrambi. La richiesta nasce dal fatto che i serramenti che mi hanno installato, la metà hanno vetri con marcatura CE e nome del produttore, l’altra metà non riporta né marcatura CE né produttore ed inoltre anche tutti i telai, che sono in alluminio, non hanno marcatura CE e neanche il produttore. Considerato che l’acquisto è stato in ambito superbonus110% e il tutto è stato fatto dal general contractor con sconto in fattura (sono stato interpellato solo per la scelta del colore) non vorrei fosse avvenuto qualcosa di poco chiaro. In attesa di una vostra cortese risposta porgo cordiali saluti.

      Rispondi
      • Ing. Squizzato

        Salve,
        basare la conformità di un prodotto sull’etichetta non è corretto. La legge indica che l’etichetta dovrebbe essere sempre applicata sul prodotto ma se per qualche motivo non lo è (tipo fattori estetici che possono rovinare il serramento), essa lo può accompagnare in un altra forma, per esempio cartacea, sulla confezione, nel manuale. etc.

        Quello che deve richiedere in forma cartacea al fornitore del serramento è: dichiarazione di prestazione, istruzioni d’uso, copia dell’etichetta (anche cartacea). Questi documenti riferiti al prodotto finito indicheranno le prestazioni del prodotto completo (profili + vetro).

        Cordiali saluti,
        ing. Squizzato

        Rispondi
        • raffaele altomonte

          Grazie per la cortese risposta. La mia domanda era dovuta al fatto che conversando , in momenti diversi, con due amici e un mio parente circa il produttore dei serramenti che mi sono stati da poco installati, notavano che all’interno degli stessi mancava la targhetta CE con il nome del costruttore e altri dettagli. I serramenti sono stati portati in cantiere in forma anonima, erano avvolti da un anonimo nastro bianco/rosso senza nessuna indicazione del costruttore ed etichettatura pertinente. Ho chiesto se ora, a distanza di circa un mese dall’installazione, esiste una documentazione cartacea al G.C. ricevendo risposta positiva e che a tempo debito mi sarà fornita una Dichiarazione di Prestazione che certifica tutto…. Navigando su internet ho potuto vedere come piccole targhette sono applicate all’interno degli infissi (in basso nel lato serratura) che non inficiano minimamente l’estetica del serramenti rendendo gli stessi non anonimi e/o provenienti da chissà quale paese non europeo. Se Lei dice che non è importante la targhetta sull’infisso, mi sento più sereno. Grazie mille del tempo concessomi.

          Rispondi
        • Antonella

          Buonasera
          ho acquistato e fatto posare infissi e nuovi serramenti. Al momento dell’acquisto e della consegna dei materiali mi è stata consegnata solo il certificato energetico per la detrazione fiscale. Su questo documento è indicato il simbolo CE. Questo simbolo può essere considerato il sostituto della etichetta CE?
          La dichiarazione di prestazione (DOP) mi è stata consegnata solo su mia espressa richiesta ma ho dubbi sulla completezza del documento. Ovvero nel documento in questione non rilevo le ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura CE.
          Non mi sono state consegnate le istruzioni d’uso e/o il manuale di manutenzione dei serramenti e neanche l’etichetta UE.
          Con queste premesse un serramento ed infisso può essere considerato a norma e marcato CE ?

          Grazie e cordiali saluti

          Rispondi
          • Ing. Squizzato

            Salve,
            non mi è possibile entrare nel merito della vicenda se non con un incarico formale e la presa visione dettagliata di tutta la documentazione, pertanto non posso rispondere alle domande che mi pone, sarebbe poco serio e professionale da parte mai. Quello che però posso indicarle e che molto probabilmente la potrà aiutare in questa prima valutazione è che un serramento alla vendita e come previsto dal Regolamento (CE) 305/2011 e relativa norma armonizzata deve sempre essere accompagnato da “istruzioni d’uso”, “dichiarazione di prestazione” ed “etichetta”. Quest’ultima può anche non essere apposta direttamente sul prodotto ma lo deve comunque accompagnare in un’altra forma.
            Cordiali saluti,
            ing. Squizzato

            Rispondi
    5. fabrizio

      Buongiorno, le PENSILINE (per porte, finestre e vetrine), non parlo di strutture fisse ma di quelle rimovibili, hanno obbligo di marcatura CE? Se l’obbligo non sussiste, a quale DLgs posso fare riferimento? Grazie anticipatamente per la collaborazione

      Rispondi
      • Ing. Squizzato

        Salve,
        questi sono prodotti da costruzione privi di norma armonizzata al Regolamento (UE) 305/2011 e quindi non avranno il marchio CE e la DOP. Va però eseguito un iter di conformità e va predisposto il fascicolo tecnico secondo la Direttiva 2001/95/CE (od il nuovo Regolamento (UE) 2023/988). La nostra società può seguirla in tutto l’iter di conformità pertanto se desiderasse ricevere un preventivo per il lavoro mi può inviare una mail a squizzato@marchioce.net
        Cordiali saluti,
        ing. Squizzato

        Rispondi
    6. Erika

      Buongiorno, la produzione e successiva commercializzazione di oggetti manuali destinati al massaggio (non estetico e non curativo) con materiali che possano stare a contatto col corpo esterno (resine/metalli) richiede certificazioni? Grazie mille, saluti.

      Rispondi
      • Ing. Squizzato

        Salve,
        qualsiasi prodotto ha almeno una Direttiva o Regolamento che ne disciplina la conformità. Nel caso specifico si fa riferimento al Regolamento (UE) 2023/988 (che sostituisce la Direttiva 2001/95/CE). Il prodotto pertanto per poter essere immesso regolarmente sul mercato UE necessità di uno specifico fascicolo tecnico su cui possiamo darle supporto.
        Cordiali saluti,
        ing. Squizzato

        Rispondi
    7. Michele

      salve vorrei sapere se i cosmetici necessitano della marcatura CE , grazie

      Rispondi
      • Ing. Squizzato

        Salve,
        i prodotti cosmetici non si marcano CE, hanno una procedura di conformità completamente diversa.
        Cordiali saluti,
        ing. Squizzato

        Rispondi
        • Michele

          grazie infinite

          Rispondi
          • Matteo

            Buonasera,
            Vorrei importare prodotti di cancelleria, penne, matite e astucci e zaini tempo libero. Per questi prodotti c’è bisogno ci certificati?

            Rispondi
            • Ing. Squizzato

              Salve,
              questa tipologia di prodotto rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 2001/95/CE e del nuovo Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, i quali prevedono la realizzazione del FASCICOLO TECNICO. Vanno inoltre considerati per i prodotti che contengono sostanze il Regolamento REACH e quelli che lo affiancano.

              L’importatore da un paese extra UE di un prodotto per la legge si assume gli obblighi di fabbricante e come tale ha l’obbligo di eseguire il fascicolo tecnico e l’iter di conformità. La CEC.Group può affiancarla nell’attività di stesura del fascicolo tecnico e fornirle la consulenza per la verifica dei documenti messi a disposizione del fornitore, essenziale per evitare di avere problemi con importazione e con le autorità di controllo dopo l’immissione sul mercato del prodotto.

              Se vuole approfondire l’argomento è sufficiente che mi invii all’indirizzo squizzato@marchioce.net il suo recapito telefonico a cui chiamarla per analizzare in dettaglio la situazione e spiegarle meglio il da farsi.
              Cordiali saluti,
              ing. Squizzato

    8. Giuseppe

      Se si importano dei rotoli di tubi alta pressione da 50 metri
      Il fornitore Cinese ha l ‘obligo di avere la certificazione CE ?
      Grazie

      Rispondi
      • Ing. Squizzato

        Salve,
        la domanda non trova una risposta perché in base al fine di utilizzo del tubo ci potrebbe essere una direttiva da applicare piuttosto che un’altra (p.e. un tubo per acqua ad alta pressione è diverso da un tubo per il gas al alta pressione). Inoltre l’importatore da un paese extra UE di un prodotto, per la legge si assume gli obblighi del fabbricante e come tale ha l’obbligo di eseguire l’iter di conformità del prodotto che potrebbe prevedere la marcatura CE ed in alcuni casi la certificazione CE.
        Rimango a disposizione e cordialmente saluto,
        ing. Squizzato

        Rispondi
    9. G. Rusconi

      Buongiorno Ing. Squizzato,
      si vedono parecchi scooter e mini car ad alimentazione elettrica, che possono essere guidati dai 14 anni con patente A.
      Detti veicoli devono rispettare requisiti di peso, potenza del motore e massima velocità; alcuni di essi sono annoverati tra gli ausili medici per la mobilità.
      Mentre i primi necessitano di certificazione CE per essere immatricolati, per questi è sufficiente la marcatura CE per la registrazione al Ministero della Salute.
      Domanda: qualora l’ausilio medico per la mobilità – nella fattispecie veicolo accessibile direttamente colla carrozzina e guidabile dallo stesso disabile senza ulteriori spostamenti su altri sedili o postazioni – superasse il peso massimo previsto per scooter e mini car dianzi citati, cioè 350 e 400 Kg, potrebbe comunque rientrare nel novero dei dispositivi medici colla sola registrazione al Ministero, oppure dovrebbe essere immatricolato come automobile?

      Rispondi
      • Ing. Squizzato

        Salve,
        la destinazione d’uso di un prodotto non è determinata dal peso dello stesso ma dalla sua finalità d’uso anche in base alle scelte eseguite dal “soggetto responsabile della sua immissione sul mercato UE” (sopratutto se si tratta di prodotti borderline). Un prodotto di questo tipo è definito dispositivo medico se e solo se rientra nell’ambito di applicazione della definizione di dispositivo medico in conformità al Regolamento (UE) 2017/745.

        Se il prodotto in questione verrà commercializzato come dispositivo medico, il “soggetto responsabile della sua immissione sul mercato UE” dovrà eseguire tutto la procedura di marcatura CE e successivamente registrarlo presso il Ministero della Salute. I dettagli e le scelte relativamente alla classificazione di un prodotto, devono essere analizzate con una consulenza specifica, pertanto non possono essere oggetto di una risposta su un commento, che rischierebbe di essere impreciso e quindi poco professionale da parte nostra. Se è interessato ad approfondire l’argomento potrà contattarci ai nostri recapiti telefonici.

        Cordiali saluti,
        ing. Squizzato

        Rispondi
    10. Fabio Bonanno

      Buongiorno, sono il titolare di una impresa di costruzioni e di recente un coordinatore per la sicurezza ha richiesto, tra le altre cose, la certificazione CE della recinzione di cantiere.
      Essendo la prima volta che riceviamo una richiesta del genere, sentiti i fornitori abituali, tutti confermano che non esiste alcun tipo di certificazione su questo materiale.
      Vorrei sapere quindi se le recinzioni di cantiere siano o meno soggette a marcatura o certificazione CE, siano esse metalliche o plastiche, a rotolo o a pannello, oppure se tale materiale sia effettivamente escluso da questa procedura.

      Ringrazio anticipatamente.

      Rispondi
      • Ing. Squizzato

        Salve,
        qualsiasi prodotto ha sempre una direttiva o regolamento che ne disciplina la sicurezza e che ne prevede una procedura di conformità e stesura del fascicolo tecnico, indipendentemente che questa abbia o meno l’obbligo della marcatura CE. Nello specifico le strade da applicare potrebbero essere le seguenti:
        – esiste una norma armonizzata al Regolamento (UE) 305/2011 per cui sarà necessaria la marcatura CE
        – oppure non esiste una norma armonizzata al Regolamento (UE) 305/2011 per cui sarà necessario un iter di conformità alla direttiva sulla sicurezza generare di tutti i prodotti.
        Per fare una verifica più dettagliata, rimango a disposizione e può contattarmi direttamente a squizzato@marchioce.net oppure chiamarmi al 347 3233851.
        Cordiali saluti,
        ing. Squizzato

        Rispondi
    11. G. Rusconi

      Buongiorno,
      i dispositivi medici di classe I necessitano di marcatura CE, ma non di certificazione.
      In questa classe rientrano anche le carrozzine semoventi con batterie, motoscooter elettrici o con motore termico, con o senza chiusura (tipo automobiline), ovviamente se usati appunto come ausili medici e non invece gli stessi laddove usati per altri scopi e da guidare con patente A.
      Un produttore cinese mi propone detti pseudoveicoli, ma non possiede alcuna marcatura CE.
      Conosco discretamente le modalità per poter apporre il marchio CE, ma vorrei indicargli anche tempi e costi delle necessarie consulenze per raggiungere tale obiettivo, seppur solo come ordini di grandezza.
      Grazie.

      Rispondi
      • Ing. Squizzato

        Salve,
        l’importatore da un paese extra UE si assume gli obblighi del fabbricante e come tale è obbligato ad eseguire l’iter di marcatura CE. Un soggetto extra UE privo di sede in Europa o mandatario in Europa, non può fare la marcatura CE dei suoi prodotti. Se desidera ricevere un preventivo per l’attività di stesura di tutto il fascicolo tecnico di marcatura CE e la registrazione presso il Ministero della Salute, dovrebbe gentilmente inviami una mail con i dettagli del prodotto a squizzato@marchioce.net
        Cordiali saluti,
        ing. Squizzato

        Rispondi
    12. carlo

      Carlo – Buonasera.
      sarebbe intenzione importare compressori elettrici per aria condizionata veicoli.
      E’ necessari la marcatura CE ?
      La destinazione è ricambi oppure montaggi su veicoli speciali.

      Grazie
      Buona serata

      Rispondi
      • Ing. Squizzato

        Salve,
        cortesemente mi può inviare all’indirizzo mail squizzato@marchioce.net il suo recapito telefonico? è un argomento delicato quello dell’automotive pertanto preferirei contattarla.
        Cordiali saluti,
        ing. Squizzato

        Rispondi
    13. Massimo

      Buongiorno. La società per cui lavoro, utilizza tubazioni in ghisa sferoidale con rivestimento in cemento, ad uso acqua potabile, prodotti in conformità alla norma UNI EN 545, la quale prevede che il cemento utilizzato sia tra quelli elencati nella norma UNI EN 197-1. Se questi tubi vengono prodotti in paesi extra europei e il produttore utilizza un cemento prodotto a sua volta in paesi extra Europa, è comunque tenuto a presentare una dichiarazione di prestazione e quindi la marcatura CE del cemento usato per il rivestimento o è sufficiente dichiararne la classe di appartenenza (UNI EN 197-1) e quindi la conformità con la UNI EN 545? Grazie.

      Rispondi
      • Ing. Squizzato

        Salve,
        in merito all’approfondimento sulle norme e sull’iter di conformità da eseguire, con rispettivi dettagli, dovrei approfondire per poterle rispondere in modo preciso e dettaglio e questo però rientra già in ambito di consulenza. Quello che però posso dirle è che l’importatore da un paese extra UE per la legge si configura come fabbricante e come tale deve redigere il fascicolo tecnico e soddisfare tutti gli obblighi previsti dalle Direttive, Regolamento e norme in cui il prodotto ricade. Quindi la dichiarazione di conformità o di prestazione dovrà essere a nome e marchio dell’importatore, ovvero il soggetto Europeo responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto.
        Cordiali saluti,
        ing. Squizzato

        Rispondi

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