I cassoni metallici sono considerati delle macchine e vanno marcati CE?
Alcuni prodotti devono essere marcati CE e devono riportare il marchio CE anche se apparentemente non sembrano o di fatto non sono delle macchine.
Ad esempio, la carrucola con fune, i cavalletti di sostegno o i cassoni contenitori per vari tipi di materiali sono considerate macchine a tutti gli effetti.
Marcatura CE dei cassoni metallici secondo la direttiva macchine
I cassoni metallici non sono muniti di parti che si muovono grazie a forza di natura non umana. Essi svolgono un ruolo di primaria importanza nel sollevamento e nello spostamento di carichi pesanti.
Si possono definire dunque accessori di sollevamento, utilizzati per raccogliere materiali di vario tipo da scarti di lavorazione o di cantiere, a pezzi semilavorati che necessitano di essere trasportati da un luogo all’altro.
Possono essere apribili oppure chiusi, manovrabili manualmente oppure comandati meccanicamente. I cassoni metallici sono sempre e comunque progettati ed assemblati seguendo il processo di marcatura CE che parte dall’analisi dei rischi e si conclude con il collaudo finale.
Si inizia dall’analisi dei rischi per la marcatura CE dei cassoni metallici
Il primo passo consiste nell’analisi dei rischi che, anche se meno complessa rispetto a quella di una macchina utensile, è fondamentale. Un cassone progettato e realizzato male può rivelarsi molto pericoloso per gli utilizzatori. Basti immaginare quali potrebbero essere le conseguenze se si aprisse durante il sollevamento o se cadesse al suolo.
Ogni prodotto deve possedere un fascicolo tecnico
I calcoli di progetto, il dimensionamento e la documentazione sul collaudo non dovranno mancare all’interno del fascicolo. Esso accompagna il cassone metallico nell’iter di marcatura CE. Il cliente dovrà inoltre ricevere e leggere con attenzione il manuale d’uso e di manutenzione, indispensabile per la sicurezza.
Come fare la marcatura CE dei cassoni metallici?
La C&C può dare consulenza ed assistenza agli operatori in tutto il percorso di marcatura CE e di conformità dei cassoni metallici alla direttiva macchine.
Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito, potete contattarci senza alcun impegno. Riceverete sempre una risposta.
Compilate il modulo di contatto nella pagina contatti o utilizzate quelli riportati di seguito:
Mail: squizzato@marchioce.net
Tel: +39 347 3233851
la direttiva macchina e’ del 2006
Salve,
si certamente la Direttiva è del 2006.
Cordiali saluti,
ing. Squizzato
Nella dir 2001/95/Ce si legge che i prodotti considerati dalla direttiva sono prodotti destinati ai consumatori (articolo 2 comma a); in linea di principio i container industriali sono prodotti destinati ad suo professionale, sia nella fase di riempimento, ma soprattutto nella fase di incarramento scarramento e svuotamento.
Rimane valido considerare i cantainer come soggetti a 2001/95.
Salve,
anche l’operatore che lo utilizza in un’azienda è un consumatore pertanto ritengo che rimanga valida almeno la Direttiva 2001/95/CE, visto il comunicato che esclude questi prodotti dall’ambito di applicazione della Direttiva 2006/42/CE (che non riesco sinceramente a comprendere).
Cordiali saluti,
ing. Squizzato
Ma in effetti molti costruttori oggi marcano CE i container, e altri consulenti asseriscono che comunque è opportuni fare riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza per gli organi di sollevamento definiti in direttiva 2006/42/CE anche per queste attrezzature.
Il container allora non può essere marcato CE ma può essere dichiarato conforme ai requisiti di sicurezza per gli organi di sollevamento definiti dalla direttiva macchine?
Si dovrà allora produrre una certificazione di conformità senza marcatura CE?
Salve
se vuole un mio parere, non capisco perché vengano fatte pubblicazioni per escludere dei prodotti dall’ambito di applicazione di alcune direttive, quando di fatto non fanno che rafforzarne gli aspetti legati alla sicurezza. Purtroppo però il legislatore non sono io.
Condivido al 100% le opinioni dei consulenti che indicano di considerare gli aspetti di sicurezza legati alla Direttiva 2006/42/CE, in finale il cassone rimane una componente/accessorio di un sistema di sollevamento.
Dal punto di vista “documentale” si possono considerare tutti i requisiti di sicurezza ritenuti necessari ed andrà sviluppato il fascicolo tecnico in conformità alla Direttiva 2001/95/CE, che richiede come tutte le direttive, che venga rilasciata una “dichiarazione di conformità” di prodotto.
Cordiali saluti,
ing. Squizzato
Buongiorno,
e quindi, oltre ad una A/R (immagino applicando il DLG 81 e una relazione strutturare di tenuta portata) cosa si fa?
Specificatamente per cassoni autocostruiti per più che dimostrabili esigenze produttive?
Grazie
Salve,
dal momento in cui si fa fede alla circolare del Ministero, il cassone avrà la necessità di avere un fascicolo tecnico in conformità alla Direttiva 2001/95/CE, oltre che una relazione strutturare di tenuta e portata.
Cordiali saluti,
ing. Squizzato
Grazie!
Salve, al contrario di quanto da voi esposto, sulla CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLE ATTIVITA´ PRODUTTIVE N. 66499 DEL 16 DICEMBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2005) – CASSONI E CONTENITORI METALLICI DESTINATI AD ESSERE SOLLEVATI CON APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MEDIANTE APPOSITI OCCHIELLI – CHIARIMENTI SUL REGIME GIURIDICO APPLICABILE, si legge chiaramente che marcare CE cassoni e contenitori metallici risulterebbe addirittura reato, e che inoltre per quelli già marcati CE immessi sul mercato, ovvero direttamente venduti all’utilizzatore finale, bisognerebbe dare apposita comunicazione agli acquirenti avvertendoli che la dichiarazione di conformità e la relativa marcatura CE del prodotto loro fornito sono entrambe conseguenti procedure impropriamente applicate e che le stesse non costituiscono conformità alla direttiva 98/37/CE, nonché mantenere evidenza documentale dell’adempimento di quanto sopra.
Esiste forse una norma successiva a questa che forse mi sfugge?
Grazie anticipatamente.
Salve, Lei ha perfettamente ragione e noi abbiamo commesso un errore di cui ci scusiamo. La ringraziamo per questo e provvederemo a correggere l’articolo. Da tecnici abbiamo applicato il buon senso ovvero pensato che il contenitore non fosse un carico, ma un intermediario tra il carico in esso contenuto ed il sistema di aggancio. In altri casi abbiamo avuto ragione, prima che le autorità si esprimessero, in questo caso abbiamo torto, perché al di là delle opinioni conta la legge. La ringraziamo nuovamente. Cordiali saluti.