Della direttiva ATEX si parla da molto, se ne parla spesso per attrezzature particolari e se ne parla spesso a sproposito e questo non è certo un caso isolato, anche perché la libertà di parola e di espressione che difendiamo in tutti i casi è una prerogativa anche di chi parla senza cognizione di causa.

Direttiva ATEX
Direttiva ATEX 2014/34/UE

Cosa tratta la Direttiva ATEX?

Innanzitutto, precisiamo l’ambito di applicazione: “apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva” (estratto dal titolo – link ufficiale).

Quindi un apparecchio nel quale per necessità funzionali, dovessero verificarsi delle “esplosioni” (motori endotermici) o per meglio dire delle combustioni non controllate a velocità molto elevata, non è un apparecchio che rientra in ATEX.

La cosa prioritaria nell’affrontare la problematica legata all’ATEX è la definizione esatta dell’ambiente prima ancora dell’attrezzatura oggetto di analisi di conformità.

La destinazione d’uso è una delle componenti fondamentali che definisce se e come eseguire tutto il processo di marcatura CE.

Conoscere destinazione d’uso e ambiente è fondamentale

Nel caso della Direttiva ATEX nella valutazione di destinazione d’uso deve essere compresa anche la tipologia dell’ambiente.

Un ambiente aperto, aerato, privo di gas o polveri combustibili NON prevede mai l’applicazione della direttiva ATEX.

Quando in un ambiente sono presenti gas e polveri combustibili in concentrazioni diverse si devono applicare i criteri previsti da questa direttiva, oltre che dalle altre che disciplinano il prodotto, proprio perché ATEX e determinata da condizioni che stanno al di fuori del prodotto, essa coesiste con almeno un’altra direttiva.

La direttiva 2014/34/UE, diversamente dalla precedente direttiva, collega direttamente al dispositivo le caratteristiche dell’ambiente nel quale esso opera.

Come si raggruppano i prodotti disciplinati da ATEX?


Nella Direttiva ATEX i prodotti sono definiti nel seguente modo:

Gruppo I – all’interno del quale sono identificate due categorie: la M1 e la M2.

  • a) categoria M1 comprende apparecchi destinati a lavorare in miniere e loro impianti dove il pericolo di sprigionamento di grisù e polveri combustibili è molto elevato.
  • b) categoria M2 comprende apparecchi destinati a lavorare in miniere e loro impianti dove il pericolo di sprigionamento di grisù e polveri combustibili è elevato.

Gruppo II – all’interno del quale sono identificate tre categorie: la 1, la 2 e la 3

  • a) categoria 1 comprende apparecchi destinati a lavorare sempre spesso o per lunghi periodi, un’atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.
  • b) categoria 2 comprende apparecchi destinati a lavorare in ambienti in cui vi è probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.
  • c) categoria 3 comprende apparecchi destinati a lavorare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione normale.

Le apparecchiature del Gruppo II categoria 3 sono le uniche che possono essere marcate CE autonomamente dal fabbricante, in tutti gli altri casi all’interno del fascicolo tecnico, sempre necessario e predisposto dal fabbricante, ci deve essere anche una documentazione rilasciata da un organismo notificato.

Devi fare la marcatura CE di prodotti disciplinati dalla Direttiva ATEX?

Sei un produttore od un importatore e hai bisogno di maggiori informazioni su ATEX e sulla marcatura CE? Chiedere informazioni e ricevere risposte e/o preventivi è gratuito.

Se decidi di lavorare con noi, ti guideremo passo passo nella marcatura CE. Alla fine delle procedure i tuoi prodotti potranno essere immessi in libera circolazione all’interno della Comunità Europea senza alcun limite. Siamo Consulenti per centinaia di Aziende che si affidano a noi.

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