A distanza di poco tempo la C.&C. ritiene opportuno ribadire la differenza tra marcatura CE e certificazione CE. Crediamo che l’impatto visivo possa aiutare a fare chiarezza ed ecco che proponiamo il seguente schema per poi successivamente andarlo a spiegare:
La marcatura CE, per molte categorie di prodotti, è SEMPRE OBBLIGATORIA! Abbiamo detto per “molte categorie” perché non tutti i prodotti hanno l’obbligo di essere marcati CE (es. un posacenere). I prodotti che non rientrano in tale obbligo devono comunque sottostare alla Direttive 2001/95/CE che impone degli obblighi di sicurezza su tutti i prodotti immessi in libera circolazione all’interno della Comunità Europea.
Se quindi il prodotto rientra in una delle direttive che impone l’obbligo di Marcatura CE deve essere creata tutta l’opportuna documentazione come prova dei requisiti di sicurezza. La documentazione si raccoglie in quello che è chiamato “Fascicolo Tecnico”. Come si vede dallo schema inserito il fascicolo tecnico è composto da:
- Analisi dei rischi
- Manuale d’uso e manutenzione
- Etichetta CE
- Dichiarazione di conformità
- Certificato (OBBLIGATORIO A VOLTE)
Oltre a questi documenti nessuno vieta di allegare disegni, schemi, calcoli e quant’altro. Quest’ultima affermazione viene similmente riportata in ogni direttiva.
Obbligatoriamente poi bisogna riportare le procedure formalizzate di produzioni atte a dimostrare nel caso di produzione di serie la corrispondenza di ogni singolo oggetto ed il campione su cui si sono svolte le indagini per la marcatura. Nel prossimo articolo previsto per lunedì 31/03/2014 vi sarà un approfondimento su questo tema.
Quando invece parliamo di certificato indichiamo senza mezzi termini il test su un campione di prodotto. Esistono degli enti riconosciuti a livello europeo chiamati “Organismi Notificati” abilitati a fare questi test e rilasciare il Certificato CE che non costituisce la marcatura CE ma ne è una parte integrante. Nelle direttive e norme viene espresso per quali prodotti è d’obbligo e per quali è facoltativo. Nel primo dei due casi l’unica cosa da fare è rivolgersi a questi enti abilitati, nel secondo invece è una scelta di chi immette il prodotto in libera circolazione; cioè può scegliere se fare il test con gli organismi notificati (sicurezza, immagine per il prodotto, etc.), se fare dei test in laboratori non riconosciuti (sicurezza, immagine per il prodotto, etc.) e può anche decidere di fare a meno di fare le prove e certificati.
Quindi concludiamo l’articolo con un brevissimo riassunto; la MARCATURA CE, per i prodotti che rientrano nelle direttive sulla marcatura, E’ SEMPRE OBBLIGATORIA mentre il CERTIFICATO CE E’ OBBLIGATORIO A VOLTE SOLO QUANDO DIRETTIVE O NORME LO SPECIFICANO. IL CERTIFICATO CE NON E’ LA MARCATURA CE MA UNA SUA PARTE INTEGRANTE.
Buongiorno, volevo sapere se un impianto di depurazione delle acque reflue industriali (ad esempio una filiera chimico-fisica e/o biologica) che viene costruito ex novo con più macchine (tutte certificate CE) collegate elettricamente ed idraulicamente tra loro, deve o meno essere certificato CE nel suo insieme? In caso affermativo, se si volesse anche marcare CE l’insieme, verrà individuato come unica macchina?
Grazie
Salve,
assemblare più componenti/macchine insieme significa realizzare un “prodotto nuovo” che in questo caso viene comunemente definito come “impianto”, il quale dovrà obbligatoriamente essere marcato CE nel suo insieme.
Cordiali saluti,
ing. Squizzato
Salve.
1) Nel caso di un prodotto che sia inglobato in un altro la MARCATURA CE è obbligatoria?
Esempio: batteria di un veicolo elettrico, prodotta esclusivamente per quel veicolo e per quel cliente (non destinata al mercato libero, non vendibile singolarmente)
2) Nel caso in cui non si siano le condizioni per la dichiarazione di conformità della batteria (alcuni dei requisisti non rispettati), ma il veicolo dove è installata sia invece conforme, la batteria può comunque essere mandata al cliente?
Grazie in anticipo
Salve,
ogni singola componente di un “prodotto finito” che ha o meno l’obbligo di marcatura CE deve essere conforme alle leggi in cui rientra. A seconda della componente può essere necessaria o meno anche la marcatura CE. Nel caso di componenti interni di prodotto, il solo “simbolo” può anche non esserci.
Se un prodotto non è conforme, rimane non conforme anche dopo essere stato utilizzato, pertanto ritengo che non possa essere immesso sul mercato.
Cordiali saluti,
ing. Squizzato
A quanto ci risulta i dispositivi elettronici che devono essere utilizzati in laboratorio per attività di sviluppo possono non essere marchiati CE appunto perchè oggetto di test temporanei e destinati alla definizione delle soluzioni definitive.
Potete confermare la cosa e nel caso indicare quali sono i riferimenti normativi a supporto di questo ?
Grazie. Saluti. Ferdinando
Salve,
quanto da lei indicato non ci risulta, anche perché non si può considerare un unica direttiva per la valutazione della conformità di un prodotto di testing per laboratori. Forse lei ha scritto questa frase facendo riferimento a quanto indicato nell’allegato II della Direttiva 2014/35/UE che indica: MATERIALI E FENOMENI ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA: Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.” Quanto però indicato nell’allegato II non mi sembra corrispondere con la descrizione del testo che ha riportato lei nel commento.
Rimango a disposizione e cordialmente saluto,
ing. Squizzato
P.S. se vuole può chiamarmi al recapito telefonico diretto 347 3233851.
Salve sono in possesso di una cappa aspirante a carboni attivi marcata CE acquistata nel 1996 (sono in possesso della fattura d acquisto) ma non ho la dichiarazione di conformita,(ho fatto richiesta alla casa costruttrice ,rispondendomi che non poteva rilasciarmi la suddetta dichirazione di conformita perché erano passati 20 aa) dovendo venderla volevo sapere se devo darla all’eventuale acquirente o ne sono esentato perché ho letto che l’avevo l’obbligo di conservarla per 10 aa ,posso venderla comunque?vi chiedo delucidazioni in merito. Ringraziandovi porgo distinti saluti
Salve, le Sue domande aprono un dibattito su una questione che interessa molto a “quelli che sanno”, agli “esperti”, a quelli a cui piace parlare di teoria e di interpretazioni delle leggi, e interessa un po’meno a chi bada al concreto ovvero alla sostanza.
La discussione “dotta” verte sul fatto che, essendo di 10 anni il tempo in cui in costruttore originale deve conservare la documentazione, non è chiaro cosa succede dopo tale scadenza.
Personalmente ritengo che dopo 10 anni, la marcatura CE dovrebbe essere rifatta, almeno per quanto riguarda alcuni aspetti come: analisi dei rischi, manualistica (se necessario) e dichiarazione di conformità.
Ritengo che questo sia il comportamento corretto, perchè essendo l’obiettivo della marcatura CE la sicurezza, dopo 10 anni di utilizzo, un qualsiasi prodotto potrebbe non essere più nelle condizioni di sicurezza originarie, quindi spetta a chi lo ha in gestione, ricontrollare tutto.
Il costruttore originario, che certamente non rimarca le sue macchine utensili più vecchie di 10 anni, sa però che non ha l’obbligo di fornire la dichiarazione di conformità dopo 10 anni, questo è un altro esempio di interpretazione delle leggi anziché il loro rispetto, comunque ha ragione, non ha l’obbligo nè forse la possibilità, dopo 20 anni di fornirLe la dichiarazione di conformità.
L’unico soggetto obbligato in questo caso è Lei, che può vendere legalmente quel prodotto solo con la marcatura CE attuale, se poi chi acquista accetta comunque il bene, vorrà dire che sarete responsabili in due in caso di incidente.
La saluto cordialmente
ing. Carraro