La nostra società esegue la consulenza sulla marcatura CE del legno e fornisce il supporto per capire cosa è necessario fare.

Breve illustrazione sulla Marcatura CE del legno

marcatura ce legno

Il legno ed i manufatti in legno, come travi in massello o lamellari, tavole, parquet, listoni, ecc. quando vengono utilizzati nelle costruzioni, sono prodotti da costruzionerientrano nel Regolamento prodotti da costruzione (UE) n. 305/2011 (link sito ufficiale). Un manufatto in legno per essere prodotto da costruzione deve rientrare in una norma armonizzata al Regolamento (UE) n. 305/2011

Il legno impiegato nella costruzione di manufatti strutturali deve essere controllato dall’inizio alla fine del suo ciclo produttivo, cioè dalla piantagione al cantiere.

Per eseguire la marcatura CE di prodotti che partecipano alla resistenza strutturale delle costruzioni, è necessario che nelle procedure di marcatura CE intervenga anche un Organismo Notificato.

L’Organismo Notificato rilascia certificati sui prodotti ed attestati sulle persone preposte al controllo in produzione e questi documenti entreranno a far parte integrante della marcatura CE del legno.

I certificati rilasciati da Organismo Notificato quando richiesti dalla direttiva NON sostituiscono la marcatura CE ed il suo iter ma ne fanno parte integrante.

I manufatti strutturali in legno devono essere marcati CE applicando le procedure che sono indicate in questo blog e sulle quali la nostra società fornisce la consulenza.

Anche molti prodotti in legno, non strutturali, devono essere marcati CE, qualora sia presente un norma armonizzata che li riguarda (p.e. il parquet)

Hai bisogno di fare la marcatura CE?

Sei un produttore od un importatore? I tuoi prodotti devono essere marcati CE e non sai come fare? Chiedere informazioni e ricevere risposte e/o preventivi è gratuito.

Ti forniamo la CORRETTA consulenza sulla Marcatura CE del legno.

Siamo Consulenti per centinaia di Aziende che si affidano a noi Collaboriamo con: Guardia di Finanza, Tributaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Doganali, Tribunali, Camere di Commercio, Unioncamere, Enti Locali.

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30 Commenti

  1. Luca

    Buona sera,
    una società italiana vende garages, case e casette per attrezzi in legno.
    Tali manufatti, leggendo nel sito di tale società, sono fabbricati in Lituania.
    Mi chiedo se tali prodotti devono comunque avere la marcatura CE e la dop previsti dal Reg. Eu 305/2011.

    Rispondi
    • Ing. Squizzato

      Salve,
      la tipologia di prodotti finiti ed indicati non richiedono la marcatura CE e devono rispettare i principi del Regolamento (UE) 2023/988. Le componenti con cui si costruiscono questi prodotti possono aver l’obbligo di marcatura CE in conformità al Regolamento (CE) 305/2011 (vanno analizzati singolarmente).
      Cordiali saluti,
      ing. Squizzato

      Rispondi
  2. ROSARIA PICE

    BUONGIORNO ,
    HO ACQUISTATO UNA CASETTA DA GIARDINO . IL FORNITORE ESTERO , IN QUANTO LA CASETTA E’ PRODOTTA IN POLONIA . MI HA FORNITOR SOLO IL CERTIFICATO FSC MA PER LA DICHIARAZIONE DI CONFOMITA’ UE MI HA DETTO CHE TALE PRODOTTO NON E’ SOGGETTO .
    E’ VERO ?

    Rispondi
    • Admin-1

      Salve, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata per ogni tipo di prodotto e per ogni fornitura, a Lei quel certificato non dice nulla e non serve a niente, perchè non è riferito al Suo prodotto, ma ad un campione che potrebbe essere stato controllato 5 anni fa.
      Chi dovrebbe garantirLe che il prodotto da Lei acquistato è uguale al campione del certificato? Solo ed esclusivamente il fabbricante che essendo dentro la UE ha l’obbligo di rilasciare SEMPRE una dichiarazione di conformità perchè esiste SEMPRE almeno una direttiva che lo impone, anche se lui non ne è al corrente.
      Dato che ignora dovrebbe stare zitto, ma parlando dimostra non solo la sua ignoranza, ma anche la sua stupidità, parlando ci cose che non conosce.
      Gli giri pure questa risposta.
      Cordiali saluti

      Rispondi
      • ROSARIA PICE

        grazie per gli aggiornamenti .

        Farò sapere la loro risposta .

        Rispondi
  3. andrea

    Buongiorno,
    faccio parte di una Associazione Culturale che, oltre ai progetti sociali statutari, realizza trottole fatte a mano (no produzione in serie). Per la vendita al pubblico (a sostegno dei progetti che gestiamo) dobbiamo prevedere una qualche marcatura CE?
    Grazie

    Rispondi
  4. Marco Di Maio

    Buonasera,

    sto accingendomi alla realizzazione di lampade artigianali costruite con base in legno marino e struttura con filamenti di giunco e carta pesta, vorrei sapere che tipo di direttive devono essere rispettate e quali eventuali certificazioni devo ottenere per immettere in vendita tali articoli.
    La componentistica che sarà installata è provvista di certificazione IMQ-Har (per i cavi) e marchiatura CE (per portalampade, interruttori e spine).

    Grazie
    Marco Di Maio

    Rispondi
    • admin

      Salve, le direttive da rispettare sono quelle che disciplinano tutti i prodotti elettrici.
      Utilizzare componenti già marcati CE agevola la preparazione del fascicolo tecnico, ma non evita la necessità di fare la marcatura CE, ovvero predisporre l’intero fascicolo tecnico, che non è il manuale, partendo dal presupposto che il prodotto sia conforme ai requisiti di legge.
      La nostra società fornisce la consulenza a tale scopo.
      Cordiali saluti
      Ing. Squizzato

      Rispondi
  5. roberto bertazzon

    Pregiatissimo ingegnere,
    le casette in legno tipo 3x2m utilizzate come copertura per casse o esposizione mercedi eventi come sagre paesane o manifestazioni similari devono essere marchiate CE ?
    Se queste casette in legno vengono installate all’interno dove si svolge attività di pubblico spettacolo devono essere certificate ed omologate con materiale di tipo in Classe 2 ?
    Scusi ancora, devono anche avere un certificato di collaudo statico o di altro genere?
    La ringrazio
    Roberto Bertazzon

    Rispondi
    • admin

      Salve, non vedo in quale direttiva siano collocabili tali casette, essendo installazioni provvisorie devono rispettare i regolamenti locali e devono avere un fascicolo tecnico nel rispetto della direttiva 2001/95/CE come prodotti generici, in quanto non sono coperte da alcuna norma come prodotto da costruzione.
      La loro collocazione, simile ai gazebo, più o meno grandi, è di fatto border line, non sono una costruzione che rientri nelle Norme tecniche o se le vogliamo inserire in queste, hanno certamente vincoli minori dei palchi o delle strutture come i capannoni smontabili.
      Personalmente non escluderei almeno su prodotto tipo un collaudo e dei calcoli di verifica, che potrebbero non essere mai stati fatti in fase progettuale, perché ci possono essere problemi legati alla loro capacità di sopportare gli eventi atmosferici.
      Una situazione analoga si trova nei gonfiabili, per i quali il vento rappresenta un grave pericolo ed un’attenzione particolare dovrebbe essere dedicata all’ancoraggio al suolo, anche per queste casette.
      Quando Lei parla di classe 2, penso si riferisca alla resistenza al fuoco che per ambienti interni dovrebbe sempre essere garantita.
      Spero che le risposte Le siano utili.
      La saluto cordialmente
      Ing. Squizzato

      Rispondi
  6. Mattia

    Buongiorno,
    sono il titolare di una falegnameria.
    Vorrei importare dei pannelli in multistrato di pioppo che utilizzerò per arredi interni di camper e roulotte (i pezzi saranno ricoperti in pelle).
    per questo tipo di materiale e per il suo “fine” è necessaria la marcatura CE?

    La ringrazio

    Cordiali saluti.

    Rispondi
    • admin

      Questi prodotti devono rispettare la direttiva 2001/95/CE “sicurezza generale dei prodotti e necessitano di fascicolo tecnico.
      La nostra società è a disposizione per fornire consulenza in merito.
      Cordiali saluti
      Ing. Squizzato

      Rispondi
  7. serena

    Buongiorno,
    vorrei vendere materiali sciolti che possono essere utilizzati per l’assemblamento di giochi per bambini sotto i 14 anni. Questi materiali (pezzi di legno, fogli di carta, nastri colorati etc..) devono avere la marcatura CE?
    Grazie,
    Serena

    Rispondi
    • admin

      Salve, questi prodotti non devono avere la marcatura CE, ma devono rispettare sia la direttiva 2001/95/CE, sia la direttiva giocattoli, ovvero devono essere “non pericolosi” e l’unico modo per dimostrarlo è il rispetto della norme EN 71, quindi come dice il proverbio: se non è zuppa è pan bagnato, ovvero chi li vende deve avere un fascicolo tecnico che dimostra formalmente che sono adatti all’uso a cui il venditore li destina.
      I principi generali per il commercio in UE sono:
      – qualsiasi cosa immessa in libera pratica deve essere “non pericolosa”
      – chi la immette in libera pratica deve dimostrare e dichiarare che è “non pericolosa”
      – la destinazione d’uso la definisce chi immette in libera pratica e non chi riceve il prodotto
      – ognuno si assume civilmente e penalmente la responsabilità di ciò che fa
      Rispettando questi principi si dorme tranquilli e si rispetta la legge, nell’ordine indicato.
      Cordiali saluti
      Ing. Squizzato

      Rispondi
      • serena

        Gentile Ing. Squizzato,
        grazie per la risposta. I fornitori di legno o nastri o fogli di carta difficilmente avranno la certificazione EN 71, sbaglio? Significa che legalmente sono obbligata a farla io la certificazione?
        Grazie,
        Serena

        Rispondi
        • admin

          Forse non avranno la EN 71, ma possono fornire informazioni o dati tecnici sul legno, il tipo, la provenienza, le lavorazioni i materiali aggiunti, es: colle.
          Infine in assenza di informazioni, rimangono solo i test di laboratorio a Suo carico.
          Cordiali saluti
          Ing. Squizzato

          Rispondi
  8. Simone

    Salve,
    sto pensando di avviare una piccola attività online per vendere manufatti interamente fatti a mano, utilizzando esclusivamente legno FSC o PEFC, oltre alla ferramenta necessaria per montarli.
    La marchiatura CE è necessaria? Cosa dovrei fare, in caso?
    Grazie anticipatamente

    Rispondi
    • admin

      Salve, non è possibile rispondere alla domanda, perchè Lei non spiega cosa produce e qual’è la loro destinazione d’uso, se ci fornisce queste informazioni, potremo fornire le indicazioni necessarie.
      Cordiali saluti
      ing. Squizzato

      Rispondi
      • Simone

        Scusate, avete ragione.
        La produzione riguarda complementi d’arredo, quali appendiabiti, porta ombrelli e lampade da terra, destinati ad uso principalmente domestico.
        Grazie per la disponibilità

        Rispondi
        • admin

          Per tutto ciò che non è elettrificato è necessario rispettare la direttiva 2001/95/CE, per i prodotti elettrificati è necessario rispettare la direttiva 2014/35/UE “bassa tensione”, entrambe impongono la preparazione di un fascicolo tecnico (non è solo il manuale), solo la seconda impone l’applicazione del marchio CE sui prodotti.
          Cordiali saluti
          ing. Carraro

          Rispondi
  9. Andrea

    Buongiorno, ho acquistato una notevole quantità di parquet di quercia presso una ditta in provincia di Arezzo. Inizialmente doveva essere tutto massello ma, per mia superficialità, sul contratto viene scritto “stratitificato”. Dopo diversi mesi mi viene consegnato il materiale ma non c’è alcuna marchiatura CE (sulla scatole o sulla bolla/fattura). Sospetto che sia di importazione extra UE e non fatto artigianalmente dalla ditta (come mi avevano detto). Come posso fare per capire se è stato prodotto dalla ditta in Italia?
    grazie

    Rispondi
    • admin

      Salve, non esiste modo di sapere dove è stato prodotto, ma a Lei dovrebbe interessare il fatto che il prodotto non è marcato CE, mentre deve esserlo.
      Se non è stato installato lo può restituire e chiedere il rimborso, oppure si deve rivolgere alla Guardia di Finanza, denunciando l’accaduto.
      Il pavimento in legno è un prodotto da costruzione e deve essere marcato CE.
      Cordiali saluti
      ing. Squizzato

      Rispondi
  10. vittorio

    salve mio fornitore si trova in paese extra ue e produce modellini di compensato (compensato con certificato ce) prodotto rientra in 2 categorie giocattoli e modellismo io come importatore in quale categoria devo prendere certificato ce

    Rispondi
    • admin

      Salve, la categoria da considera dipende dalla destinazione d’uso di questi prodotti, se sono destinati al gioco per minori di 14 anni sono giocattoli, se sono destinati a persone con più di 14 anni, sono prodotti generici, quindi la scelta dipende da Lei.
      Cordiali saluti
      ing. Carraro

      Rispondi
  11. Galli Nadir

    Salve sono un ragazzo di Livigno e faccio il falegname, da qualche tempo sto progettando degli occhiali in legno e prima di effettuare la prima vendita vorrei capire di più riguardo il marchio CE.. agli occhiali in legno sia da vista che da sole va applicato il marchio? Cosa dovrei fare nel caso va applicato? La ringrazio per la risposta, distinti saluti.
    Galli Nadir

    Rispondi
    • admin

      Salve, entrambi i prodotti devono essere marcati CE, ma appartengono a due tipologie diverse. Lei deve fare la marcatura come dispositivi medici e come dispositivi di protezione.
      Nel caso sia interessato, possiamo fornire l’assistenza e la consulenza necessarie.
      Cordiali saluti
      Ing. Carraro

      Rispondi
  12. Dott. Angelo Capitano

    Salve Ingegnere.
    Spero mi possa aiutare a uscire fuori da un’empasse tecnica riguardo la certificazione di un’attività artigiana nel settore legno.

    L’azienda in questione si occupa di progettare e produrre porte (sia interne sia esterne), finestre e portefinestre. Per le porte da interni la legislazione non da obblighi riguardo la Marcatura CE mentre per le finestre, portefinestre e porte da esterni vi è l’obbligo dalla marcatura secondo la 14351-1:2010.

    Siamo riusciti a stabilire la possibilità di operare con un Sistema di Attestazione di Conformità 4 ma non siamo in grado di stabilire se le prove ITT possono essere evitate o se, nell’obbligo di eseguirle, effettuate tramite programmi tipo Excell in azienda o se vi è la necessità di acquistarli presso strutture abilitate (buio totale su quali possano essere).

    Spero mi possa aiutare. Se necessita di ulteriori ragguagli mi contatti.

    Distinti saluti e grazie.

    Rispondi
    • admin

      Salve, innanzitutto un chiarimento: tutte le porte, anche quelle interne DEVONO essere marcate CE, la differenza che Lei correttamente fa notare è che per quelle interne non sono necessari i certificati di prestazione, ma la marcatura CE che non è la stessa cosa dei certificati, deve essere fatta SEMPRE, per qualsiasi tipo di infisso.
      Abbiamo quindi due casi: infissi interni che devono essere marcati senza obbligo di certificazione e gli infissi esterni con funzione di tenute termica, che hanno l’obbligo di marcatura CE, comprensiva di certificazione di prestazione.
      Mentre per gli infissi in alluminio è facile utilizzare il metodo cascading e mettere nel fascicolo tecnico i certificati messi a disposizione del produttore di profilati, per il legno è più complicato, perchè di solito questi certificati devono essere eseguiti su ogni profilo, che come sa è generalmente personalizzato tramite gli utensili di lavorazione.
      Quindi se disponete di certificati emessi da Organismo Notificato sui Vostri profili, potete procedere con la marcatura degli infissi da esterno, altrimenti questi certificati li dovrete far fare.
      Il metodo 4 non è consentito per gli infissi da esterno, in quanto la specifica norma prevede espressamente che i test siano eseguiti da Organismo Notificato.
      Perciò il Vostro obbligo consiste nel fare la marcatura CE di TUTTI i Vostri prodotti, per alcuni di questi potete utilizzare il metodo 4, per altri no.
      Spero che la risposta sia chiara ed esaustiva, in caso di necessità la nostra società è a disposizione.
      Cordiali saluti
      ing. Carraro

      Rispondi
  13. marco togni

    Egregio Ingegnere,

    le faccio presente una piccola imprecisione nella descrizione della sua pagina WEB “Marcatura CE legno”.
    Dove scrive
    “Il legno impiegato nella costruzione di manufatti strutturali deve essere controllato dall’inizio alla fine del suo ciclo produttivo, cioè dalla piantagione al cantiere.”

    Le faccio presente che quanto dice è impossibile dato che il ciclo produttivo di alcune specie legnose supera normalmente i 100 anni (ad esempio per il legno di abete).
    Lo stesso dicasi per gli altri legnami strutturali utilizzati in Italia: larice, pino laricio, douglasia. Solo il castagno può portare a tronchi di dimensioni adatte a produrre legno strutturale nell’arco di cicli produttivi di 20-30 anni.
    Quindi sarebbe più opportuno che scrivesse:

    “Il legno impiegato nella costruzione di segati strutturali deve essere oggetto di controlli dall’inizio alla fine del suo ciclo produttivo, cioè dalla segheria al cantiere.”

    Mi sono permesso la libertà di inviarle questo messaggio perché ritengo il suo sito ben fatto e ricco di contenuti utili.

    Distinti saluti e buon anno.

    Marco Togni

    Rispondi
    • admin

      Salve, ricambio gli auguri e La ringrazio sinceramente.
      Se le domande e gli apprezzamenti sono graditi, lo sono in egual misura le critiche intelligenti ed i suggerimenti.
      Le Sue osservazioni sono corrette e razionali, ma l’obiettivo di quanto da me scritto va oltre i limiti della lavorazione finale, così come correttamente la descrive Lei.
      Infatti è vero che chi produce il legno lavorato comincia dalla segheria e continua fino ai semilavorati da costruzione, però …….
      Però la legge prevede che anche l’origine dei tronchi sia documentata, per esempio né io né Lei vorremmo avere in casa del legname proveniente da Chernobyl o da Fukushima, quindi se è vero che chi lavora il legname nell’ultima fase, non può ragionevolmente aver seguito tutta l’evoluzione della pianta, è altrettanto vero che deve accertarsi che le origini del tronco siano note.
      A tale proposito esistono anche delle associazioni di produttori che certificano sia la zona di provenienza che la tipologia di coltivazione.
      Questi certificati non sono obbligatori, ma contraddistinguono certamente dei prodotti controllati per tutta la loro vita, che a volte va oltre quella media dell’uomo.
      Quindi condivido ciò che dice Lei, ma il senso dell’articolo è anche quello di affermare la necessità di una garanzia che sia la massima possibile, anche se magari non sempre totale per difficoltà oggettive.
      Anche la provenienza delle materie prime da Paesi verso i quali è in atto un embargo per motivi umanitari (mancato rispetto dei più elementari diritti umani) o da zone boschive protette (es:l’habitat degli orango) dovrebbe essere esclusa per ragioni più che evidenti, quindi l’origine, se pur non ricadente sotto la responsabilità ed il controllo del trasformatore, rientra tra le cose che deve porre sotto controllo.
      La ringrazio nuovamente e spero di ricevere ancora Sue osservazioni sui nostri articoli e Le ricordo che esiste anche il blog http://www.marcaturace.net , che é quello da cui è iniziata tutta la nostra attività nel web.
      Ing. Carraro

      Rispondi

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