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Nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione

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Nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione

da | Set 26, 2025 | Prodotti da costruzione | 0 commenti

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Il Nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 2024/3110 considera gli avanzamenti della tecnica e le novità introdotte dopo il 2011 e sostituirà completamente il Regolamento (UE) n.305/2011.

CEC.group Ti fornisce la consulenza sulla marcatura CE e la conformità dei prodotti e spiega passo per passo cosa serve e come fare per rispettare le leggi sulla sicurezza dei prodotti. 

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Il Nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 2024/3110 introduce una novità che è anche un chiarimento rispetto al precedente regolamento, ovvero specifica già all’articolo 1 che interviene mediante norme armonizzate sui prodotti. Questo aspetto era presente anche in precedenza, ma non era evidenziato stabilendo di fatto un obbligo condizionato, ovvero si deve marcare CE ma ….. a condizione che ci sia una norma armonizzata. Adesso la questione è chiara, si deve partire da una norma armonizzata per poter procedere con il processo di marcatura CE. Niente norma, niente marcatura CE. A questa regola fondamentale però c’è anche l’eccezione, si chiama ETA.

A cosa si applica il Nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione?

Il Nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 si applica ai prodotti da costruzione, anche usati, alle loro parti essenziali, a condizione che per essi esista una norma armonizzata o il fabbricante abbia ottenuto un Parere Tecnico Europeo (ETA).

Cos’è esattamente un prodotto da costruzione?

Il prodotto da costruzione è prodotto destinato ad essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione civili, industriali o in parti di esse.

Esistono prodotti da costruzione per i quali non esiste una norma armonizzata?

Probabilmente i prodotti da costruzione senza norma armonizzata rappresentano la maggioranza di quelli presenti sul mercato, soprattutto quelli nuovi. Questo accade perché il lavoro di normazione non riesce a tenere dietro a tutti i prodotti già presenti o a quelli che continuamente vengono immessi sule mercato, tenendo conto che non tutti ci rimangono per un lungo periodo e normarli sarebbe inutile. Sono molti i prodotti che nel corso degli anni scompaiono dal mercato delle costruzioni, anche se non ne teniamo conto. Le norme disciplinano quelli che si inseriscono stabilmente nel mercato e non ogni singola novità.

Attenzione

Ci sono molti prodotti che sono impiegati normalmente nelle costruzioni e che sono privi di norme, nonostante siano presenti sul mercato da decenni, basti pensare alle colle. Uno dei motivi potrebbe essere che sono prodotti in continua evoluzione e normarli non sembra cosa semplice.

Affinché un prodotto in qualsiasi settore sia oggetto di norma devono esistere alcune condizioni di base:

deve essere presente sul mercato da svariati anni, prodotto da più fabbricanti, presentare caratteristiche comuni ai vari tipi messi in commercio, dimostrare la sua utilità ed efficacia. Insomma, essere accettato dal mercato, solo dopo gli enti normatori inizieranno l’iter per la preparazione di una norma e tale iter non è né semplice né breve.

Come si deve comportare un fabbricante di un prodotto da costruzione per poterlo immettere sul mercato?

Il primo passo per decidere di produrre un prodotto da costruzione da immettere sul mercato UE è la verifica dell’esistenza di una norma armonizzata che lo disciplina. In caso positivo è necessario acquisire e rispettare tale norma oltre al Nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 2024/3110. Nel caso la norma non esista ci sono due strade:

  1. la prima è considerarlo un prodotto generico e controllare se esistono norme nazionali all’interno della UE
  2. la secondo è intraprendere il percorso dell’ETA che per dare un’idea potrebbe essere paragonato alla strada che porta in Paradiso.

NOTA BENE

Un ETA ovvero il Parere tecnico Europeo, per essere rilasciato richiede l’approvazione dei comitati tecnici di tutti i Paesi delle UE, riguarda solo il prodotto per il quale è stato richiesto ed è nominativo, cioè lo può utilizzare solo chi lo ha ottenuto.

Perchè per i prodotti da costruzione si parla di prestazione e non di conformità?

La ragione di questa definizione specifica sta nel fatto che chi deve utilizzare un prodotto da costruzione ne deve conoscere le esatte prestazioni in funzione della destinazione d’uso, infatti oltre alle prestazioni sono definite anche le classi.

Ti servono maggiori informazioni sul Nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 2024/3110 e la sua applicazione?

Se devi immettere sul mercato un prodotto da costruzione, CEC.group Ti affianca e Ti mette a disposizione le proprie professionalità.

Chiedere informazioni e ricevere risposte e/o preventivi è gratuito.

Se vuoi sapere di più su come applicare il Regolamento (UE) 2024/3110, scrivici una mail o telefonaci, utilizzando i nostri contatti:

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Link utili

Seguono alcuni link utili sulle procedure di conformità dei prodotti da costruzione:

Regolamento (UE) 2024/3110

Consulta e scarica il testo di legge dal sito ufficiale della Comunità Europea

Regolamento (UE) n.305/2011

Consulta e scarica il testo di legge dal sito ufficiale della Comunità Europea

Approfondimento: la marcatura CE dei prodotti da costruzione

In cosa consiste? Chi deve farla?

Approfondimento: la dichiarazione di prestazione

Cos’è? Chi deve farla?

Ascolta i podcast

Queste registrazioni possono aiutarti a far maggior chiarezza su quanto previsto dalla legge anche per la marcatura CE dei prodotti da costruzione:

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